
Abbiamo già avuto modo di esprimerci sul colpo di mano del governo Meloni: a conferma del legame strettissimo tra pacchetto sicurezza e accelerazione dell’escalation bellica e dello scontro inter imperialista – che vede l’Italia assoluta protagonista – l’esecutivo ha trasformato, in 60 minuti di riunione, il DDL-1236 (ex-1660) in legge – ricorrendo appunto allo strumento decretizio – approvandolo venerdì scorso.
Volevamo condividere queste note che abbiamo ricevuto nelle scorse ore, un commento sul contenuto del decreto, anticipando che ci troviamo di fronte ad una una copia conforme del DDL 1660.
Confermate tutte le norme concepite per reprimere le lotte operaie, sociali, ecologiste, le proteste nei CPR e nelle carceri, e per vessare gli immigrati più combattivi: la legge, pur con la modifica dell’obbligo di tener conto delle circostanze attenuanti nei casi di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, contiene in sé il principio della tutela pressoché incondizionata dei corpi della repressione statale.Il governo, astutamente, ha recepito i rilievi del Quirinale su alcuni punti del testo. Obiezioni che, a conti fatto, non depotenziano di una virgola il portato del pacchetto sicurezza.
Sono sei, in particolare, le norme, ritenute passibili di incostituzionalità , su cui si è concentrata l’attenzione del Colle:
- Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi di pubblica utilità, le università e gli enti di ricerca non sono più obbligati a collaborare con i Servizi di sicurezza e a stipulare convenzioni che obbligano a cedere informazioni e dati anche in deroga alle normative in materia di riservatezza. In atto, infatti, la collaborazione e la stipula di convenzioni tra i Servizi e i medesimi soggetti è solo facoltativa e avviene nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati.
- Sono state meglio definite le condotte di resistenza (anche passiva) all’interno delle carceri. Viene, cioè, chiarito che il delitto di rivolta si considera commesso solo in presenza di violazioni di ordini impartiti “per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza” all’interno delle carceri e non invece qualsiasi tipo di ordine impartito (quale per esempio quelli attinenti alla pulizia e all’igiene della persona o della camera, che rilevano invece sul piano disciplinare). Identiche modifiche sono state apportate con riferimento al delitto di rivolta all’interno dei Centri per il rimpatrio dei migranti, mentre è stata esclusa la configurabilità del delitto di rivolta all’interno dei centri di accoglienza, la cui natura è del tutto diversa non solo rispetto agli istituti penitenziari ma anche dei centri di per il rimpatrio.
- Le proteste contro opere pubbliche. La norma prima dell’intervento del quirinale prevedeva l’applicazione dell’aggravante di pena per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di una infrastruttura strategica, senza dare indicazioni particolari sulla tipologia di opera o infrastruttura. Ci si rimetteva in pratica la discrezionalità del Governo che poteva ritenere un’opera pubblica qualsiasi meritevole di questa particolare protezione. La nuova norma specifica che l’aggravante è limitata alle infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
- Per i migranti che sbarcano sulle nostre coste, sarà sufficiente presentare un documento d’identità (e non più necessariamente il permesso di soggiorno come richiesto nella originaria versione della legge) per ottenere una sim Telefonica, evitando che molti si trovino nelle condizoni di non poter comunicare per via Telefonica.
- Nei reati di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, le modifiche al codice penale prevedevano la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche che, quindi, non venivano più considerate. Questa norma è stata giudicata dal Quirinale non conforme ai principi dell’equità del diritto penale ed è stata quindi previsto che occorra tenere sempre conto anche delle circostanze attenuanti.
- Donne incinte in carcere. Rispetto alla versione precedente, per quanto riguarda la custodia cautelare, si prevede l’obbligatorietà (e non solo facoltatività) della esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata per le madri incinte o di prole inferiore a un anno. Con la modifica e’ stata data la possibilità al giudice di valutare le preminenti esigenze del minore pur in presenza di una condotta grave della madre.
E’ fondamentale, oggi più di ieri, opporsi a questa legge liberticida e da stato di polizia: moltiplichiamo ed estendiamo le lotte, rispondiamo colpo su colpo agli attacchi di questo governo filo padronale.